Il nuovo contratto di lavoro (art. 27), recependo le leggi 29 e 35 del 1993, e assimilando in tutto e per tutto i docenti agli impiegati pubblici, cancella gli automatismi stipendiali (scatti biennali) e prevede che, in corrispondenza allo sviluppo della professionalitą, conseguente al regolare svolgimento delle proprie funzioni ed alla partecipazione alle attivitą di formazione ed aggiornamento, ai docenti sia attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
E fin qui non sembrerebbe esserci nulla di strano! L'"imbroglio", mi si perdoni il termine, viene fuori quando si scopre che il passaggio da una posizione stipendiale alla successiva avviene secondo le seguenti cadenze temporali (in anni): 3, 6, 6, 6, 7, 7 e 5, a cui d'ora in poi ci rivolgeremo con il termine di "gradoni" (essi vanno a coprire i complessivi 40 anni di servizio del docente) che "raffreddano" (termine caro ad agenzie e confederali) la progressione economica.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrą essere acquisito al termine dei periodi detti, sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attivitą di
formazione ed aggiornamento. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o
dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo
considerato, abbia regolarmente frequentato attivitą formative per un numero complessivo di ore non inferiore a
100 (cento ore nel "gradone": queste nel caso del passaggio dalla prima alla seconda posizione stipendiale sono
ridotte a 50, ivi comprese le attivitą di formazione iniziale, nel caso, infine, di prima applicazione del CCNL si riducono
in proporzione agli anni che mancano al raggiungimento della fine del gradone).
Sono esclusi da tali obblighi coloro i quali trascorrono detti periodi in "posizioni" che prevedono la valutazione come servizio effettivo (leggere "distaccati sindacali").
Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrą essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nella fattispecie e per i periodi seguenti (ci si riferisce ovviamente solo ed esclusivamente al personale docente):