Il nuovo contratto di lavoro ha di fatto cancellato il congedo straordinario demandando ad una forma leggermente
modificata di aspettativa il compito di gestire le assenze per malattia.
ASSENZA PER MALATTIA (art. 23 del CCNL): salva l'ipotesi di comprovato impedimento, l'assenza deve essere comunicata
all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine cada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza (visita fiscale), attraverso la competente U.S.L.
Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o di
domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può
essere reperito.
ll dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere
verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Va notato che la normativa, prima del CCNL, prevedeva che dopo la visita fiscale non esistesse più obbligo di reperibilità per successivi controlli (quindi anche per
eventuali ulteriori visite fiscali), un tale obbligo sarebbe stato infatti limitativo del diritto di locomozione del dipendente
e quindi non sempre compatibile con necessità terapeutiche (Corte di Cassazione sentenza n. 1942 del 10 marzo 1990).
Attualmente non può ritenersi più acquisito il principio enunciato essendo
specificato che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato,
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 (diciotto) mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le
assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal punto precedente, al lavoratote che ne faccia richiesta può essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. Prima di concedere l'ulteriore periodo
di assenza l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute,
per il tramite della U.S.L. ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai punti precedenti, oppure nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo
e/o essere utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è
disposta dal M.P.I. sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale.
I periodi di assenza per malattia, salvo i 18 mesi aggiuntivi previsti in casi particolari, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
ATTENZIONE: Si badi che la riforma del sistema previdenziale ha portato cambiamenti radicali sul metodo di calcolo, sulla valutazione e sul computo dei periodi assicurativi utili per la pensione. In particolare vale quanto previsto dal comma 5 art. 1 D.L. 564/96 che dispone che "i periodi di assenza per malattia (fatta eccezione per i soli malati terminali!!) che superino il limite del dodicesimo mese, nell'ARCO DI TUTTA LA CARRIERA LAVORATIVA, siano valutati, ai fini pensionistici al 50%, a prescindere che siano retribuiti per intero o in misura ridotta".
RIENTRI DALL'ASSENZA PER MALATTIA e CONTINUITA' DIDATTICA: Il personale che sia stato assente per infermità o collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi al funzionamento della scuola. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa è ridotto, ai fini predetti, a 90 giorni (art. 450 D.L. 297/94 e art. 44 del CCNL). Tra gli allegati è presente un modulo tipo di comunicazione di assenza per malattia.